Art. 5.
(Convenzioni).

      1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, può promuovere e stipulare con le associazioni nazionali di categoria o con i CASP, una o più convenzioni per lo svolgimento di una delle seguenti attività:

          a) promozione delle vocazioni produttive degli ecosistemi acquatici attraverso l'applicazione di tecnologie ecosostenibili;

          b) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualità anche attraverso l'istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualità, anche in forma di organizzazioni di produttori;

          c) messa a punto di sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentari ittiche;

          d) agevolazioni al sistema del credito per le imprese della pesca e dell'acquacoltura;

          e) riduzione dei tempi procedurali e delle attività documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica amministrazione, in conformità ai princìpi della legislazione vigente in materia.